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Normativa: Assicurazione CEA
 
I Viaggi del Capitano - Just Tours & Travel Srl, in collaborazione con MONDIAL ASSISTANCE, specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli. La polizza è depositata presso la sede di I Viaggi del Capitano - Just Tours & Travel Srl.

Per le garanzie Bagaglio e Assistenza, le condizioni sono contenute integralmente anche nel Certificato Assicurativo, numerato e personale, che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio prima della partenza. Per la garanzia Annullamento, le condizioni sono tutte qui riportate.

Normativa comune alle garanzie
DEFINIZIONI (valide per tutte le garanzie)

Nel testo che segue si intende per:
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno. Cea: un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A. che identifica la società stessa. Ceassistance: il servizio operativo 24 ore su 24 per l'assistenza alla persona che CEA mette a disposizione degli Assicurati, per tramite la Centrale di Allarme di Mondial Assistance Italia S.p.A. Domicilio: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Europa: i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione. Franchigia/scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale. Indennizzo: la somma dovuta da Cea all'Assicurato in caso di sinistro. Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea. Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. Ai fini contrattuali sono equiparati anche i cittadini residenti nella Svizzera Italiana. Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa. Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dall'Assicurato a CEA. Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale. Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

1. DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: per "Annullamento Viaggio" - dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con il fruimento del primo servizio contrattualmente convenuto; - per "Bagaglio" e "Ceassistance Persona" - per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista; - per i cittadini residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia; - per gli Assicurati residenti all'estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il periodo di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/ domiciliati in Italia in viaggio all'estero; - per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 30 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio; - fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione.
2. FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale di Allarme, devono essere fatte per iscritto.
3. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell'Assicurato.
4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Garanzie
1. ANNULLAMENTO VIAGGIO
1.1 Oggetto - CEA indennizzerà l'Assicurato, tutti i suoi familiari (v. definizione) ed "uno" dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente polizza, delle somme pagate (esclusi i diritti di iscrizione) ed a loro non rimborsabili, trattenute da I Viaggi del Capitano - Just Tours & Travel Srl. in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione: a) malattia, infortunio o decesso: - dell'Assicurato o di un suo familiare (v. definizione); - del contitolare dell'azienda o dello studio associato; b) nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; c) danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l'attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza; d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: - incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; - calamità naturali.
1.2 Scoperto - Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato: - senza deduzione di alcuno scoperto se l'annullamento è stato causato da morte o ricovero ospedaliero dell'Assicurato, superiore a 5 giorni; - con la deduzione dello scoperto del 15%, con il minimo di € 25,82 per persona, per tutte le altre causali previste.
1.3 Esclusioni - È esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da: a) dolo e colpa grave dell'Assicurato; b) malattie preesistenti a carattere evolutivo o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l'annullamento; c) persone di età superiore agli 80 anni a cui non competa la qualifica di Assicurato; d) forme depressive; e) patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese finito. 1.4 Disposizioni e Limitazioni - L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero: a) qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, CEA rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (art. 1914 Cod.Civ.). La maggior penale addebitata rimarrà pertanto a carico dell'Assicurato; b) qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, anche per "uno" dei compagni di viaggio; c) Cea ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso.

2. BAGAGLIO - Effetti Personali

2.1 Oggetto - CEA indennizzerà l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da: furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio personale. In eccedenza al capitale assicurato, nel limite del suo 30% e con il massimo di € 154,94 per periodo assicurativo, CEA rimborserà all'Assicurato le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all'orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata.
2.2 Esclusioni - La garanzia non è operante per i danni: a) agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere; b) derivanti o imputabili a: - rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina; o bagnamento e colaggio di liquidi; c) verificatisi quando: - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave; - il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento; - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave; d) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si verificato l'evento; e) esplosioni nucleari, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.
Sono inoltre esclusi i seguenti beni: f) denaro in ogni sua forma; g) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller's chèques e carte di credito; h) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce; i) monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio; l) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.); m) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.
2.3 Criteri e Limiti di Indennizzo - L'indennizzo verrà corrisposto: a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati". L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 Cod.Civ.; b) con il limite per oggetto pari al 50% del capitale assicurato, con il massimo di € 154,94 e considerando tutto il materiale fotocineottico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione; c) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi; d) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

3. CEASSISTANCE
Assistenza in generale e medica in particolare
3.1 Oggetto
- Ceassistance mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale di Allarme che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero: a) consulenza medica telefonica, anche per accertare lo stato di salute dell'Assicurato; b) invio gratuito di un medico, per le urgenze in Italia, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. In caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l'urgenza della prestazione, Ceassistance organizzerà il trasferimento in ambulanza al centro di pronto soccorso più vicino; c) segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivo all'estero compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza; d) trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali; e) rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell'ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo.
Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per: - distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione; - malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali; f) assistenza infermieristica presso la residenza dell'Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Ceassistance terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza; g) pagamento diretto sul luogo o rimborso all'Assicurato (vedi anche art. 3.2, comma a), nei limiti previsti per destinazione dalla "Tabella Capitali Assicurati", dei costi rimasti effettivamente a suo carico per: - trasporto dal luogo dell'evento al centro medico più vicino; - ricovero ospedaliero; - intervento chirurgico; - onorari medici; - spese farmaceutiche, se sostenute in seguito a prescrizione medica; - spese ospedaliere in genere; - cure dentarie urgenti, nel limite massimo per periodo assicurativo di € 103,29 per persona; - cure ricevute successivamente al rientro del viaggio e sostenute entro 30 giorni dall'evento.
La garanzia è operante per il solo caso di infortunio avvenuto all'estero e nel limite di € 516,46.
I rimborsi verranno effettuati con l'applicazione della franchigia di € 51,65 per sinistro.
Nel solo caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, è indispensabile il contatto con la Centrale di Allarme, operativa 24 ore su 24. Qualora l'Assicurato si trovasse nella effettiva impossibilità di contattare la Centrale di Allarme, Ceassistance provvederà al rimborso di tutte le spese sostenute per il ricovero nella misura del 70%, sempreché indennizzabili a termini di polizza e debitamente comprovate da giustificativi di spesa; h) rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell'Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di € 1.032,91 per evento; i) rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà con un accompagnatore designato da Ceassistance, nei casi in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia; l) rientro anticipato dell'Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti; m) viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere l'Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in Italia-Europa ed a 15 giorni nel Mondo. Ceassistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di € 258,23 con un massimo di € 51,65 al giorno; n) pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di € 51,65 al giorno e per un massimo di tre giorni, qualora lo stato di salute dell'Assicurato, pur non giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita; o) rientro dell'Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto; p) reperimento ed invio di medicinali urgenti irreperibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione verrà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi; q) trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali l'Assicurato sia nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto; r) protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller's chèques smarriti o sottratti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito; s) trasporto della salma fino al luogo della sepoltura nel paese di residenza. Ceassistance provvederà all'adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l'eventuale recupero della salma; t) anticipo di denaro fino a € 1.032,91 per spese di prima necessità. L'anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito a Ceassistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso; u) costituzione della cauzione penale fino a € 3.098,74, a seguito di fatto colposo dell'Assicurato accaduto all'estero. L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito a Ceassistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso; v) reperimento di un legale all'estero, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgano direttamente l'Assicurato. Ceassistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all'importo di € 516,46.
3.2 Esclusioni - La garanzia Ceassistance non è operante per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di: a) organizzazione diretta di una delle prestazioni di assistenza previste, senza la preventiva autorizzazione di Ceassistance. Per le spese di cui alla lettera g) dell'art. 3.1, il contatto con la Centrale di Allarme è richiesto esclusivamente nel caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital; b) tentativo di suicidio o suicidio; c) dolo o colpa grave dell'Assicurato; d) malattie neuropsi-chiatriche, forme maniacali e forme depressive, stati paranoidi, schizofrenia; e) alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS); f) patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese finito; g) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; h) espianti e/o trapianti di organi; i) cure ortodontiche e di paradontiopatie di protesi dentarie; l) cure ed interventi per l'eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite; m) cure riabilitative; n) applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere; o) acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; p) ricerche o soccorsi in mare o in montagna; q) esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.
3.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità - a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità della card, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia "Pagamento delle spese" di cui all'art. 3.1, lettera g) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati"; b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con: - aereo di linea (classe economica); - treno di prima classe; c) Ceassistance non potrà essere ritenuta responsabile di: - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali; - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato; - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito; d) Ceassistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro; e) Ceassistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute; f) l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Ceassistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento.
Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato personale di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

4. In caso di sinistro
4.1 Obblighi dell'Assicurato
- L'Assicurato (o chi per esso): ANNULLAMENTO VIAGGIO dopo aver annullato il viaggio presso l'agenzia dove è stato prenotato deve: a) darne immediato avviso scritto, comunque entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento, a CEA specificando: - le circostanze dell'evento; o i suoi dati anagrafici ed il suo recapito, ed allegando, la copia dell'Estratto Conto di Prenotazione; b) trasmettere anche successivamente: - il documento provante la causa dell'annullamento (se di ordine medico deve essere esposta la patologia); - la certificazione del rapporto tra l'Assicurato e la persona che ha causato l'annullamento; - la copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento; - la copia dell'Estratto Conto di Penale emesso da I Viaggi del Capitano - Just Tours & Travel Srl; - la copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.
BAGAGLIO - a) darne avviso scritto a CEA entro dieci giorni dal rientro, specificando le circostanze dell'evento, i dati anagrafici ed il recapito; b) allegare: - il Certificato Personale di Assicurazione (card); In caso di mancata o ritardata consegna da parte del Vettore Aereo o manomissione del contenuto: - il rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found); - la copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio; - la copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo; - la risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l'ora della tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità; - l'elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate per emergenza; - le ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza.
In caso di furto, scippo o rapina: - la copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore; - nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.
CEASSISTANCE - Per ogni richiesta di Assistenza contattare immediatamente la Centrale di Allarme, operativa 24 ore su 24, specificando: - il numero del Certificato Personale di Assicurazione (Card); - i dati anagrafici e il recapito.
Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute: a) darne avviso scritto a CEA entro dieci giorni dal rientro, specificando le circostanze dell'evento, i dati anagrafici ed il recapito; b) allegare: - il Certificato Personale di Assicurazione; la - certificazione medica o la documentazione attestante l'evento; - l'originale delle spese effettivamente sostenute.

CEA si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione.

4.2 Esagerazione Dolosa del Danno - L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.
4.3 Diritto di Surroga - CEA si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
4.4 Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro - In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento Viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

TABELLA CAPITALI ASSICURATI


TABELLA CAPITALI ASSICURATI



Modalità di Stipulazione del Pacchetto Assicurativo
Ciascun Cliente/Viaggiatore all'atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento del premio assicurativo relativo al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come determinato dalla seguente Tabella Premi:

TABELLA PREMI INDIVIDUALI


Per ogni Sinistro inerente le Garanzie:
ANNULLAMENTO VIAGGIO
BAGAGLIO
RIMBORSO SPESE MEDICHE
DIRETTAMENTE SOSTENUTE
inviare la documentazione a:
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.P.A.
Via Ampère, 30 - 20131 MILANO MI
Tel. 02-26609.504 - Telefax 02-2665.593

Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza Medica contattare il Servizio Ceassistance al numero telefonico evidenziato sul Certificato Personale di Assicurazione.

Ai sensi della Legge n. 675 del 31/12/1996 (c.d. Privacy) informiamo che i dati personali degli assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo. Titolare del trattamento è Mondial Assistance Italia S.p.A.